Da qualche giorno si parla molto di una sentenza della Cassazione su un caso di stupro commesso nel 2009 a opera di due cinquantenni, rei di aver violentato la ragazza che era a cena con loro dopo che questa aveva bevuto tanto da non riuscire ad autodeterminarsi. I due erano stati assolti in primo grado del gip di Brescia, nel 2011, perché la donna non era stata riconosciuta attendibile. Ma la Corte d’Appello di Torino a gennaio 2017 aveva valutato diversamente il referto del pronto soccorso, che evidenziava leggeri segni di resistenza, e condannato i due uomini a tre anni.
Puntando su quanto concluso dal primo giudice, la difesa degli imputati aveva sostenuto che non vi fosse stata condotta violenta da parte dei due imputati, né riduzione ad uno stato di inferiorità, dato che la ragazza aveva bevuto volontariamente.
A leggere i titoli dei giornali e i commenti sui social sembra che i giudici abbiano detto che se sei ubriaca e hai bevuto volontariamente lo stupro sia meno grave, perché la tua libera scelta di alterare la tua condizione psicofisica tramite l’assunzione di alcol costituirebbe un’attenuante per gli stupratori, una specie di “se l’è cercata”.
Ecco, non è andata esattamente così. La Cassazione ha infatti riconosciuto che quello che hanno fatto i due cinquantenni è “violenza sessuale di gruppo”, abusando della condizione di inferiorità fisica e psichica della ragazza. Niente consenso, dunque secondo i giudici è stupro, né più o né meno grave.
Quello che non c’è è un’aggravante specifica, e conseguentemente un aumento di pena, prevista nel caso in cui gli stupratori avessero fatto ubriacare la ragazza al fine di violentarla.
Insomma, facciamo le dovute precisazioni. Diciamo che se lo stupro viene punito con una pena X, lo stupro di gruppo viene punito con una pena X+, e se lo stupro di gruppo avviene dopo aver appositamente stordito la vittima facendole ingerire alcol o droghe, viene punito con pena X++. In questo caso la Cassazione di Torino ha semplicemente stabilito che avendo lei bevuto volontariamente gli stupratori non hanno anche quella responsabilità, pertanto non verranno puniti con una pena X++, ma solo con una pena X+.
Il fatto che non sia stato possibile aggiungere quell’aggravante non significa che sia stata concessa alcuna attenuante. I giudici hanno applicato la legge.
Nello specifico il reato di violenza sessuale è sanzionato dall’art. 609 bis del codice penale. In base a questa disposizione normativa, commette violenza sessuale chiunque
1) tramite violenza, minaccia o abuso della propria autorità costringa un’altra persona a subire un rapporto sessuale – cosiddetta “violenza sessuale per costrizione”.
2) aprrofitti della altrui condizione di inferiorità fisica o psichica – cosiddetta “violenza sessuale per induzione”.
3) tragga in inganno la persona offesa circa la propria identità – cosiddetta “sostituzione di persona” .
Quindi nessuno potrà mai essere scagionato dal fatto che la vittima avesse volontariamente assunto droga o alcol e fosse quindi incapace di intendere e di volere.
Qualcuno potrebbe ritenere che la pena sia bassa, ma è quella stabilita dal codice penale. Si può cambiare, volendo, ma risulterebbe difficile per il legislatore gestire un ordinamento nel quale ogni reato, secondo il pubblico, dovrebbe essere punito con l’ergastolo.
SITOGRAFIA:
- https://www.facebook.com/Prof.GuidoSaraceni/
- http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/lazio/cassazione-se-la-vittima-si-ubriaca-lo-stupro-e-senza-aggravante_3152297-201802a.shtml
- https://www.facebook.com/vice.italia/photos/a.1516220658694319.1073741829.1392630034386716/2092859331030446/?type=3&theater