Don Chisciotte contro gli immigrati: il Decreto Sicurezza – parte II

Il 3 dicembre 2018 la Gazzetta Ufficiale vede l’apparizione di un testo che probabilmente segnerà un punto tremendamente importante della storia italiana. Si scrive “decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 231 del 4 ottobre 2018), coordinato con la legge di conversione 1º dicembre 2018, n. 132”, si legge “Decreto sicurezza” e si traduce in una norma pericolosa per l’integrità costituzionale e umanitaria del nostro Paese.

Il provvedimento si occupa di tre aree specifiche: protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Il testo è lungo e a tratti moralmente complicato da sostenere, in più non ho l’autorità e le competenze necessarie per una trattazione approfondita di ogni disposizione. Perciò, in questo articolo mi occuperò di elencare le principali modifiche derivanti dal Titolo II, III e IV. Nell’articolo precedente ho invece parlato del Titolo I riguardante l’immigrazione.

 

Sicurezza pubblica

Il Capo I – “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo” – si apre con l’articolo 16, che disciplina la possibilità dell’allontanamento dalla casa familiare, introducendo il braccialetto elettronico come misura di controllo, per reati come lo stalking e la violenza domestica.

L’articolo 17 dispone “Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo”. Con la nuova norma i gestori di autonoleggi dovranno comunicare al Centro elaborazione dati del Ministero dell’Interno i dati della persona che intende noleggiare il veicolo. Nell’articolo successivo viene concesso alle Forze dell’ordine di utilizzare tali dati per eventuali controlli incrociati.

Dall’articolo 19 iniziano ad arrivare le prime disposizioni controverse. Questo in particolare riguarda la “Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali”, cioè i taser, nei comuni con più di 100 mila abitanti.

L’articolo 20 e 21 riguardano l’estensione dei DASPO (divieto d’accesso alle manifestazioni sportive) anche per i reati di terrorismo, contro lo Stato e l’ordine pubblico. Il DASPO urbano viene invece esteso anche per i presidi sanitari, fiere, mercati e spettacoli pubblici.

Dall’articolo 22 emerge una volontà forte di puntare sul sistema carcerario (difficile da interpretare in senso umanitario). Nel 23 il blocco stradale, anche l’ingombro di binari, passa dall’essere un illecito amministrativo a un reato. Fondamentalmente, se si volesse applicare rigidamente la norma, la sola partecipazione ad alcuni tipi di scioperi, proteste e manifestazioni potrebbe essere punita penalmente.

Il Capo II si occupa di “disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla criminalità mafiosa”, mentre il Capo III aumenta sensibilmente le pene nei casi di occupazione arbitraria di un immobile nei confronti di promotori e organizzatori fino a 2 anni, che vengono raddoppiati se l’occupazione viene commessa da 5 o più persone.

 

Beni confiscati alla mafia

Il Titolo III si occupa invece “dell’agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”.

Questa sezione si occupa di riorganizzare l’amministrazione civile del Ministero dell’Interno e istituisce un “Nucleo per la composizione delle Commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare”. Tra tutte le disposizioni spicca quella contenuta nell’articolo 37, che prevede la liberalizzazione della vendita di beni sequestrati alla mafia anche ai privati.

Il Titolo IV si occupa di “disposizioni finanziare e finali“.

 

In conclusione, questo decreto è l’emblema di vari sintomi che avvelenano la politica italiana da tempo. La parte sull’immigrazione prende gli ingenti danni fatti da precedenti legislature, in particolare l’ultima appena conclusa, per accentuarli ulteriormente e creare un baratro in cui cadono svariati diritti umani. L’annullamento della protezione umanitaria, la gestione dei richiedenti asilo, le disposizioni riguardo gli sgomberi e le occupazioni, le norme sulla cittadinanza e la possibilità di gettare le basi per uno Stato di polizia se si applicassero tute le disposizioni in maniera restrittiva, sono dei campanelli d’allarme gravi per la nostra democrazia.

Claudio Antonio De Angelis


SITOGRAFIA

Testo del decreto:
http://www.giurisprudenzapenale.com/2018/12/04/decreto-sicurezza-pubblicata-in-gazzetta-ufficiale-la-legge-di-conversione-in-vigore-al-4-dicembre-2018/

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286:  http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/98286dl.htm

Legge 27 dicembre 2017, n. 205:  http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg

Costituzione della Repubblica italiana: https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/Costituzione_della_Repubblica_italiana.pdf

 

Cosa prevede il decreto

 

Effetti del decreto

 

Dubbi di costituzionalità

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