Che la spigolosa questione della pacificazione nazionale, a seguito dell’occupazione tedesca e della sanguinosa guerra civile del 1943-1945, andasse risolta con un provvedimento generale era auspicato dalla maggioranza delle forze dello schieramento antifascista. Era inoltre del tutto evidente che l’obiettivo dovesse essere raggiunto senza mai perdere di vista, la richiesta di giustizia in merito ai crimini di guerra, che si era levata dai familiari delle vittime in primis e dall’opinione pubblica tutta all’indomani della Liberazione. La soluzione adottata dal governo De Gasperi I, ad opera del Ministro di grazia e giustizia Palmiro Togliatti, ricadde sul provvedimento dell’amnistia (decreto presidenziale n.4 del 22 giugno 1946). Per la verità il problema del perseguimento giudiziario dei criminali di guerra era stato preso in considerazione, soprattutto in ottica futura, a conflitto ancora in corso. Più precisamente già nell’agosto 1944 il CLNAI (Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia) aveva stabilito le “Norme per il funzionamento delle Corti d’Assise”. Norme riprese poi nel successivo “Decreto sui poteri giurisdizionali del CLNAI” datato 25 aprile 1945, nella pratica mai applicato, a causa dell’entrata in vigore, contemporaneamente, dell’antagonista progetto giudiziario promosso dal governo del Sud col decreto istitutivo delle CAS (Corti d’Assise Straordinarie) del 22 aprile 1945. Progetto, quest’ultimo, maturato a seguito della fallimentare esperienza dell’Alta Corte di giustizia (approntata dal governo Bonomi nell’estate del 1944) e della magistratura ordinaria nel perseguire i delitti fascisti. Bisogna rilevare inoltre che nel mese successivo alla Liberazione, in attesa che le CAS entrassero in funzione, avevano operato anche tribunali militari straordinari istituiti dai CLN (Comitati di Liberazione Nazionale) provinciali, per evitare il ripetersi di episodi di regolamenti di conti o di casi in cui la folla si fa giustizia da sola. Come, ad esempio, era avvenuto nel primo processo tenutosi davanti all’Alta Corte di giustizia nel settembre 1944, contro l’ex questore di Roma, Pietro Caruso, in cui Donato Carretta, ex direttore del carcere di Regina Coeli, venne linciato dalla folla astante. A ben vedere quindi le CAS, in questi primi mesi di operatività, inflissero pene alquanto severe agli imputati che furono chiamate a giudicare.
In questo contesto si inserisce appunto “l’amnistia Togliatti” del 1946, che nelle intenzioni del Ministro avrebbe dovuto portare alla pacificazione nazionale, tramite l’estinzione di reati comuni e politici, riportando alla calma gli animi in un periodo cruciale per il nascente stato democratico. Venivano però esplicitamente esclusi dal beneficio, i più alti gerarchi del fascismo e coloro che avevano partecipato a stragi o commesso sevizie “particolarmente efferate”. Questo per evitare che gli autori delle stragi e devastazioni compiute in Italia nel biennio conclusivo del secondo conflitto mondiale, potessero sottrarsi alle proprie responsabilità penali beneficiando di un provvedimento che era stato pensato per estinguere sostanzialmente reati minori. L’amnistia, tuttavia, ingenerò un’ondata di sdegno e riprovazione in tutto il Paese: criticata da giuristi del calibro di Giuliano Vassalli e Alessandro Galante Garrone, ma anche da tutto il movimento partigiano che aveva combattuto nella Resistenza e dal mondo legato al Partito Comunista stesso. Esempio emblematico è la lettera che le madri dell’Associazione delle famiglie dei caduti per la libertà indirizzano allo stesso Togliatti “per protestare per l’ampia amnistia concessa ai criminali nazifascisti” dichiarando apertamente che pur essendo comuniste convinte, sono pronte ad astenersi o votare per un altro partito alle successive elezioni qualora non dovessero avere “soddisfacente chiarificazione in merito”. Uno dei punti più critici del provvedimento di amnistia fu la distinzione che introdusse tra “sevizie”, “sevizie efferate” e “sevizie particolarmente efferate”, solo queste ultime, come già ricordato, escluse dal beneficio. Una distinzione dai contorni poco definiti e quanto mai vaga che in sostanza rimetteva all’interpretazione giurisprudenziale il compito di darne definizione e contenuto. E sarà proprio su questo punto che troveranno appiglio le maggiori critiche di giuristi e politici contrari al provvedimento. Togliatti si avvalse della collaborazione dei magistrati del suo ufficio nella stesura del testo, ma è ormai acclarato che redasse personalmente diverse parti dello stesso ed il suo non essere un tecnico, probabilmente, ha pesato sulla intera vicenda.
Fatto sta che da più parti, non solo dai fedelissimi del guardasigilli, più che il provvedimento di amnistia di per sé stesso, si è criticata l’applicazione quanto mai ampia e spregiudicata che dello stesso venne poi fatta dalla giurisprudenza successiva. Per quanto riguarda i gerarchi, ad esempio, anche quelli che avevano commesso “atti rilevanti” usufruirono del beneficio datoché la Cassazione ritenne che escluderli avrebbe violato la legge e avrebbe significato “dire che la legge stessa ha disposto per casi impossibili, nessuno essendo mai stato portato a giudizio per l’ipotesi delittuosa in azione che non fosse un alto, anzi, un altissimo gerarca” (Cass. Sez. sp. pen. 13 luglio 1946, su ricorso di Vito Mussolini). Quindi sulla base di un criterio logicamente impeccabile, quanto paradossale, la Suprema Corte applicò l’amnistia, in primis, proprio ai maggiori esponenti del regime fascista. Per quanto riguarda invece l’applicazione pratica della distinzione tra sevizie, ad esempio, non venne ritenuta “sevizia particolarmente efferata” e quindi venne amnistiato, un capitano delle brigate nere, che dopo l’interrogatorio ad una partigiana, l’aveva abbandonata “in segno di sfregio morale” ai suoi sottoposti, i quali avendola legata per le mani e bendata, l’avevano stuprata a turno e poi rilasciata. La motivazione che accompagnava questa decisione è quanto mai agghiacciante: “tale fatto bestiale, che sta a dimostrare il bassissimo grado di moralità dell’imputato e la mancanza di ogni sentimento di pietà, non costituisce sevizia e tanto meno sevizia particolarmente efferata, ma soltanto la massima offesa al pudore e all’onore di una donna, anche se essa abbia goduto d’una certa libertà essendo staffetta dei partigiani” (Cass. Sez.II pen. 12 marzo 1947, su ricorso Progresso). Oppure ancora: “Le percosse prolungate seguite da scosse nervose del paziente e l’obbligata ingestione di un frammento di disco di fonografo con conseguenze dannose per gli organi addominali, le quali facilitarono lo sviluppo successivo dell’ileotifo, malattia che produsse poi la morte, non arrecarono dolori torturanti in grado intollerabile, né rivelano animo del tutto disumano, quindi non costituiscono sevizie particolarmente efferate” (Cass. Sez.II pen. 24 aprile 1948, su ricorso Guidotti). La magistratura dal canto suo difese il provvedimento di amnistia e il modo in cui venne applicato, scaricando su Togliatti le responsabilità dei difetti tecnici, già evidenziati. Bisogna ricordare poi come a fronte delle condanne severe dei primi mesi, con il passare del tempo anche i criminali che erano maggiormente perseguibili trovarono comunque il modo di sottrarsi all’esecuzione completa della pena. E’ il caso ad esempio del Maresciallo d’Italia Rodolfo Graziani, che venne processato a partire dall’11 ottobre 1948 presso la CAS di Roma per il suo ruolo di Ministro della guerra nella RSI (Repubblica Sociale Italiana); dopo settantanove udienze protrattesi fino al febbraio dell’anno successivo, la Corte dichiarò la propria incompetenza e trasmise gli atti alla procura militare. Il nuovo processo innanzi al tribunale militare speciale iniziato il febbraio precedente, si chiuse il 2 maggio del 1950 con la condanna di Graziani, per collaborazionismo con i tedeschi, a 19 anni di reclusione. Venne invece assolto da ogni altra imputazione e 13 anni e 8 mesi di pena gli furono condonati, così dopo pochi mesi dalla condanna definitiva, in virtù della carcerazione preventiva, era già tornato in libertà. Sorte analoga ebbe un altro personaggio gravemente compromesso con il regime della RSI: il principe Junio Valerio Borghese, comandante della X Mas, condannato dalla Corte d’Assise di Roma a 12 anni di reclusione; dei quali parte condonati per i gesti di valore compiuti in guerra prima dell’8 settembre, parte amnistiati in virtù del provvedimento di Togliatti, parte ormai già scontati con la carcerazione preventiva. Tornò quindi libero a seguito della sentenza di condanna definitiva il 17 febbraio 1949. Per quanto riguarda lo schieramento nazista stavolta, sicuramente non ascrivibile alla magistratura italiana ma altrettanto emblematico, è il caso del Feldmaresciallo Albert Kesselring, Comandante delle truppe tedesche in Italia. Venne processato per crimini di guerra a Venezia tra il febbraio e il maggio 1947 da un tribunale militare britannico e condannato a morte. Pena poi commutata in ergastolo per intercessione di Churchill e del generale Alexander. Nel 1948 la pena venne ulteriormente commutata in 21 anni di reclusione e nel 1952 Kesselring venne scarcerato per “motivi di salute” dalle autorità alleate. Morì da uomo libero nell’allora Repubblica Federale Tedesca nel 1960.
Entrarono infine in gioco, a mettere la pietra tombale sui processi ai criminali di guerra, le questioni di Realpolitik dettate dal mutato contesto internazionale della Guerra Fredda. Che ad esempio portarono in Italia il generale Enrico Santacroce alla decisione illegale riguardo la “archiviazione provvisoria” di centinaia di fascicoli per crimini di guerra nel cosiddetto “armadio della vergogna”; da lui presa segretamente nel gennaio 1960 per non incrinare i buoni rapporti con il nuovo alleato tedesco della Germania-Ovest. Così anche chi aveva avuto una condanna pesante (una minoranza), nella prima metà degli anni ’50 tornò libero in funzione anticomunista, sia ex fascisti in Italia, che ex nazisti nella Repubblica Federale Tedesca. Si pensi ancora poi al reciproco silenzio tenuto dalla Repubblica Italiana e dalla Repubblica Federale di Iugoslavia sui crimini commessi durante la guerra: gli italiani non volevano giudicare i responsabili dei crimini commessi in Iugoslavia tra il 1941 e il 1943; gli iugoslavi non volevano processare i responsabili delle foibe in Venezia Giulia nel 1945.
In conclusione quindi, più che all’amnistia Togliatti in sé o all’applicazione che della stessa fece la magistratura, la fallimentare amministrazione della giustizia nei confronti dei criminali di guerra nazifascisti fu dovuta in realtà, al problema della mancata epurazione della magistratura stessa da elementi compromessi col regime fascista e della loro sostituzione con soggetti selezionati tramite procedimento democratico. Problema nato dalla scelta, condivisa da tutto il fronte dei partiti antifascisti, di sottrarre la magistratura al rinnovamento delle istituzioni, con la legge delle Guarentigie, promulgata il 31 maggio del 1946. La quale sostanzialmente manteneva intatta, pur se limitata, l’ingerenza dell’esecutivo e del ministro della Giustizia; ma soprattutto lasciava inalterato il meccanismo dei controlli interni, la gerarchia rigida e lo strapotere degli alti gradi, impedendo di fatto l’indipendenza dell’organo. Questa magistratura non indipendente né epurata quindi, venne chiamata a giudicare membri del regime fascista, i quali oltre ad incarnare quel fascismo cui la magistratura stessa era legata, rappresentavano in ogni caso la conservazione a fronte di un nuovo governo che, rispetto al sistema e all’assetto delle leggi, era percepito come rivoluzionario. Scrisse amaramente a tal proposito nel 1947, l’allora presidente della Corte d’appello di Torino, Domenico Peretti Griva: “Triste bilancio, quello dell’epurazione. Non formuliamo accuse contro nessuno. Forse è la fatalità umana, tanto più intensa presso gli italiani, usi, per particolare bontà, ma spesso anche per debolezza d’animo, a dimenticare e a perdonare […]. Lo spirito di pacificazione non dovrebbe poter andare oltre certi limiti, a pena di determinare un effetto nettamente contrario allo scopo dello spirito stesso, e di fallire, di fronte alla storia, al compito educativo della giustizia.”.
Bibliografia:
Marcello Flores e Mimmo Franzinelli, Storia della Resistenza, cap. XVIII, Laterza, Bari, 2019.